Tale disposizione normativa ha stabilito che tale fondo deve essere costituito da un ammontare non inferiore al 25% dei residui attivi iscritti ai titoli I e III delle entrate con anzianità superiore a 5 anni. Tradotto significa che deve essere costituito nella percentuale indicata (25%), da somme ancora da riscuotere che comprendono i tributi come Imu, Irpef, imposta di soggiorno, tares ( titolo I ) e da proventi ancora non riscossi che fanno riferimento alle entrate extra-tributarie, ossia a somme che derivano da servizi pubblici, dai beni dell' ente, dalla tassa di occupazione di suolo pubblico, dagli interessi che maturano sulle anticipazioni e crediti e dagli utili delle aziende e delle società.
Per i Comuni che hanno invece ricevuto le anticipazioni dalla Cassa di Deposito e Prestiti, l' ammontare del fondo di svalutazione crediti relativo alla parte dei residui degli stessi titoli prima citati (I e III, ossia entrate tributarie ed extra-tributarie), non deve essere inferiore al 30%, sempre per somme ancora da riscuotere con anzianità superiore a 5 anni ( crediti ad esempio che l' ente non incassa a partire dal 2009 e a ritroso, 2008, 2007...).
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