sabato 3 maggio 2014

Il ruolo del fondo di svalutazione crediti connesso alla presenza dei residui attivi

Il fondo di svalutazione crediti ha un ruolo connesso alla presenza dei residui attivi in bilancio. La sua funzione principale è infatti quella di compensare eventuali minori entrate iscritte nel bilancio, derivanti da crediti  divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, laddove per inesigibili si intende non più riscuotibili. E' perciò un fondo, il cui ammontare, può preservare l' ente da possibili squilibri economico finanziari


A quanto deve ammontare il fondo di svalutazione di crediti, è una delle problematiche a cui ha risposto l' articolo 6 comma 17 del D.L 95/12 convertito dalla legge 135/12. 
Tale disposizione normativa ha stabilito che tale fondo deve essere costituito da un ammontare non inferiore al 25% dei residui attivi  iscritti ai titoli I e III delle entrate con anzianità superiore a 5 anni. Tradotto significa che deve essere costituito nella percentuale indicata (25%), da somme ancora da riscuotere che comprendono i tributi come Imu, Irpef, imposta di soggiorno, tares ( titolo I ) e da proventi ancora non riscossi che fanno riferimento alle entrate extra-tributarie, ossia a somme che derivano da servizi pubblici, dai beni dell' ente, dalla tassa di occupazione di suolo pubblico, dagli interessi che maturano sulle anticipazioni e crediti e dagli utili delle aziende e delle società.

Per i Comuni che hanno invece ricevuto le anticipazioni dalla Cassa di Deposito e Prestiti, l' ammontare del fondo di svalutazione crediti relativo alla parte dei residui degli stessi titoli prima citati (I e III, ossia entrate tributarie ed extra-tributarie), non deve essere inferiore al 30%, sempre per somme ancora da riscuotere con anzianità superiore a 5 anni ( crediti ad esempio che l' ente non incassa a partire dal 2009 e a ritroso, 2008, 2007...)
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